Emergenza coronavirus in Italia, le Faq aggiornate sul dpcm di gennaio 2021. Spostamenti, seconde case, attività sportiva e asporto: i chiarimenti.
Sono state aggiornate la FAQ sul sito del governo alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo dpcm, ossia quello del 14 gennaio. Si trattava di un aggiornamento particolarmente atteso alla luce di alcune zone d’ombra, come ad esempio la possibilità di spostarsi tra le Regioni per raggiungere la seconda casa.
Viste nel dettaglio le regole vigenti in zona rossa, in zona arancione e in zona gialla, andiamo ora a chiarire gli ultimi dubbi sugli ultimi provvedimenti adottati dal governo contro la diffusione del coronavirus.
Dpcm, la FAQ del governo: si può andare nelle seconde case fuori Regione?
Le Faq sul sito del governo chiariscono che è possibile la seconda casa anche fuori regione a patto che sia effettivamente possibile dimostrare di avere avuto “titolo per recarsi nello stesso immobile” prima dell’entrata in vigore del decreto del 14 gennaio 2021, ossia il decreto legge approvato prima del Dpcm.
“Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.
Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”.
Lo spostamento tra Regioni
Lo spostamento tra le Regioni, sempre consentito per motivi di salute, lavoro o necessità e per fare rientro alla propria abitazione, p consentito anche per la partecipazione al funerale di un parente stretto.
“La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.
La figura dell’accompagnatore
Sempre per quanto riguarda lo spostamento tra Regioni, una persona che può farlo per diritto, quindi per motivi di salute, lavoro, necessità o per raggiungere la seconda casa nel rispetto delle regole che abbiamo visto, può essere accompagnata da un’altra persona. Questo però solo nel caso in cui il soggetto che può spostarsi fuori regione sia sprovvisto di patente o macchina o non sia autosufficiente. L’accompagnatore in questione dovrebbe preferibilmente essere un familiare convivente, ma non si tratta di una condizione necessaria. Nel caso in cui l’accompagnatore non sia convivente, i due sono tenuti ad indossare la mascherina durante il viaggio.
“Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato”.
Le regole per l’asporto: le Faq del governo sul nuovo Dpcm
Arrivano ulteriori chiarimenti anche per quanto riguarda l’asporto. Con il nuovo dpcm scatta il divieto di asporto dalle 18.00 per i bar senza cucina e per attività di commercio al dettaglio di bevande.
“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”.
L’attività sportiva
Per quanto riguarda l’attività sportiva, in zona gialla sono aperti i circoli sportivi sia pubblici che privati. All’interno dei circoli sarà possibile svolgere attività sportiva di base.
“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.
Di seguito le Faq del governo aggiornate dopo la pubblicazione del dpcm di gennaio.